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Ruolo dirigenti

Riferimento normativo: Art. 1, c. 7 del d.p.r. n. 108/2004
Frequenza di aggiornamento: tempestivo

 

Art. 15 dello Statuto dell'Accademia di Belle Arti di Macerata

Il Direttore

1. Il Direttore è responsabile dell’andamento didattico, scientifico ed artistico dell’ Accademia, svolgendo funzioni d’iniziativa, indirizzo e vigilanza, nonché di attuazione dei programmi e degli orientamenti formulati dal Consiglio Accademico.

2. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell’Accademia in ordine alle
collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione.

3. Il Direttore nello specifico:
a. convoca e presiede il Collegio dei Professori ed il Consiglio Accademico e sovrintende alla esecuzione delle rispettive delibere;
b. garantisce l’autonomia didattica e di ricerca dei docenti e l’osservanza delle norme concernenti l’ordinamento accademico;
c. vigila, nell’ambito delle sue competenze, sul funzionamento dell’Accademia, al fine di provvedere all’efficienza delle strutture e dei servizi, assegnando mansioni e responsabilità, di concerto con il Consiglio Accademico;
d. esercita l’autorità disciplinare sui docenti e gli studenti;
e. dà esecuzione con propri decreti al piano di indirizzo e di programmazione delle attività didattiche, di ricerca e di produzione deliberato dal Consiglio Accademico;
f. Pubblica all’inizio di ogni anno accademico una relazione sullo stato dell’offerta formativa dell’Accademia.

4. Il Direttore è eletto dai docenti dell’Istituzione(D.D. Miur/Afam 248 del 05/07/2012), tra i docenti del comparto AFAM, sulla base di particolari requisiti di comprovata professionalità, stabiliti con il regolamento di cui all’art. 2, comma 7, lett. a) della Legge 508/99,ed attestati da documentazione curriculare; in sede di prima applicazione e fino alla adozione del predetto regolamento, i requisiti saranno:
a. quelli riferiti all’esperienza professionale e di direzione, acquisiti anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali;
b. la sussistenza di almeno cinque anni di anzianità nel ruolo di docente;
c. il non aver riportato condanne penali né sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati riabilitati.

5. Il Direttore dura in carica tre anni e può essere confermato consecutivamente una sola volta.

6. Il Direttore è nominato con decreto del Ministero competente.

7. Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto in prima votazione; nel caso in cui questa abbia esito negativo, si procede alla seconda votazione con la stessa procedura e quorum. Qualora nessuno dei candidati raggiunga la maggioranza richiesta si va al ballottaggio tra i due candidati che hanno avuto il maggior numero dei voti nella seconda votazione; con la terza ed ultima votazione sarà eletto il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti; a parità di voti prevale l’anzianità di servizio in ruolo; a parità di anzianità di servizio prevarrà l’anzianità di età. Tra una votazione e l’altra dovrà intercorrere
un tempo minimo di gg. 6 e non superiore a gg. 12.

8. Per le procedure di elezione:
a. Il Direttore, pro tempore, indice le elezioni centoottanta giorni prima della scadenza del suo mandato, nominando contestualmente una commissione elettorale, composta dai tre decani in servizio che dichiarano di non candidarsi a Direttore, che valuterà l’ammissibilità delle candidature in base ai tempi e ai termini previsti e svolgerà tutte le
procedure connesse;
b. Le domande di candidatura corredate di curriculum e di autocertificazione, attestante i requisisti previsti al comma 4 del presente articolo, debbono essere presentate nei sessanta giornisuccessivi l’indizione delle elezioni;
c. La commissione elettorale svolgerà le sue mansioni di valutazione dell’ ammissibilità delle domande nei successivi trenta giorni e fisserà la data per le votazioni, tenendo conto che dovrà essere elettoil nuovo Direttore entro un mese dal termine del mandato del Direttore precedente, per evitare la vacatio.

9. Il Direttore, può designare un vice direttore, che lo coadiuvi e lo supplisca in caso di impedimento o di assenza, delegandogli quelle funzioni che non siano espressamente riservate, per specifiche disposizioni regolamentari o legislative, al Direttore stesso. Il vice direttore, in caso di presenza congiunta in un organo accademico, non ha diritto di voto.

10. Il Direttore può affidare ad altri docenti (D.D. Miur/Afam 248 del 05/07/2012) di ruolo compiti di rappresentanza istituzionale finalizzata alla realizzazione di progettispecifici e allo svolgimento di attività definite, inoltre può designare uno o più delegati alla verifica e alla firma di atti di sua competenza, con l’eccezione per quanto espressamente riservato al
Direttore stesso da specifiche disposizioni regolamentari o legislative.

11. Il Direttore, durante il suo mandato, può limitare la propria attività didattica, ivi compreso l’esonero dall’obbligo di svolgere il corso ufficiale, nominando un sostituto temporaneo secondo le norme vigenti.

12. Al Direttore è attribuita un’indennità di direzione a carico del bilancio dell’Accademia.

13. Nel caso di dimissioni volontarie, le funzioni di Direttore sono assunte dal vice direttore, di cui al comma 9 del presente articolo, il quale avvierà prontamente, comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo, le procedure di elezioni.

 

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